designazione dell'arbitro unico
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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 25 maggio 2022 N. d'incarto ZK1 21 107 Istanza Prima Camera civile Composizione Cavegn, presidente Baldassarre, attuario Parti A._____ istante patrocinata dall'avv. Marco Cereda Piazza Simen 6, casella postale 1065, 6501 Bellinzona contro B._____ opponente all'istanza C._____ opponente all'istanza entrambe patrocinate dall'avv. Ezio Tranini Nucleo Alto 74, 6954 Sala Capriasca Oggetto designazione dell'arbitro unico Comunicazione 25 maggio 2022
2 / 5 In considerazione – che con istanza del 16 luglio 2021 la Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ ha chiesto al Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni di designare l'arbitro unico nel contenzioso – relativo agli arretrati per le spese condominiali e i contributi al fondo di rinnovamento condominiale per gli esercizi 2016-2019 – che la vede contrapposta alla C._____, Chiasso, proprietaria sino al 7 giugno 2019 dell'appartamento n. 63 del predetto condominio (foglio PPP n. D._____ RFD E._____), – che in data 29 settembre 2021 la Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ ha complementato l'istanza del 16 luglio 2021, chiedendo che sia sottoposta alla nomina dell'arbitro unico anche l'azione tendente all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale a carico dell'appartamento
n. 63, frattanto divenuto di proprietà della B._____, Agno, – che l'8 ottobre 2021 la C._____ ha comunicato di non opporsi alla designazione di un arbitro unico, – che lo stesso giorno la B._____ ha invece essenzialmente osservato che la procedura postulata non sia a essa applicabile, – che il 15 novembre 2021 il presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha prospettato la nomina dell'avv. F._____ quale arbitro unico, – che in data 19 novembre 2021 la Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ ha comunicato di non opporsi alla prospettata designazione dell'avv. F._____ quale arbitro unico, osservando inoltre in buona sostanza che la procedura postulata sarebbe applicabile anche nei confronti della B._____, – che il 23 novembre 2021 l'avv. F._____ ha comunicato di accettare la designazione quale arbitro unico, – che nel rispetto del termine prorogato su richiesta delle parti il 10 dicembre 2021 la C._____ e la B._____ hanno entrambe comunicato di non avere obiezioni in quanto alla designazione dell'avv. F._____ quale arbitro di causa, chiedendo tuttavia di sospendere la procedura fino al 31 gennaio 2022, ritenendo probabile una soluzione transattiva,
3 / 5 – che, essendosi la Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ anch'essa espressa a favore della sospensione del procedimento in data 22 dicembre 2021, con ordinanza del 23 dicembre 2021 il presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha sospeso la procedura fino al 31 gennaio 2022, – che con scritto del 29 gennaio 2022 la B._____ e la C._____ hanno comunicato di aver raggiunto con la controparte un accordo prevedente un pagamento rateale fino al 15 marzo 2022 e di chiedere pertanto un'ulteriore sospensione della procedura di designazione dell'arbitro unico fino al 31 marzo 2022, – che in data 5 aprile 2022, in seguito allo scadere della sospensione, il presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha chiesto alla Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ di presentare un eventuale ritiro dell'istanza o un'eventuale istanza di proroga della sospensione entro il 19 aprile 2022, con la comminatoria che – qualora le suddette azioni non fossero compiute entro il termine accordato – si sarebbe proceduto alla nomina, a spese dell'istante, dell'avv. F._____ quale arbitro unico, – che il 14 aprile 2022 la Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ ha chiesto un'ulteriore proroga della sospensione fino al 16 maggio 2022, accordata dal presidente della Prima Camera civile con decreto del 21 aprile 2022, – che entro il termine accordato non è nuovamente pervenuto alcunché, – che in data 17 maggio 2022 la Comunione dei comproprietari del Condominio A._____ ha infine postulato la nomina dell'arbitro unico nella persona dell'avv. F._____, posto come le controparti non avrebbero onorato gli impegni assunti (presumibilmente: nell'accordo di pagamento rateale precedentemente raggiunto), – che ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a CPC in combinato disposto all'art. 356 cpv. 2 CPC, all'art. 6 cpv. 2 lett. b LACPC (CSC 320.100) e all'art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC (CSC 173.100) il tribunale statale competente per la designazione postulata è il Tribunale cantonale, in seno al quale il presidente della Prima Camera civile decide con competenza di giudice unico,
4 / 5 – che tenuto conto della volontà in molteplici occasioni concordemente espressa dalle parti, appare opportuno designare l'avv. F._____ quale arbitro unico per giudicare le vertenze per le quali tale designazione è stata postulata (arretrati per le spese condominiali e contributi al fondo di rinnovamento per gli esercizi 2016-2019 asseritamente dovuti dalla C._____ nonché iscrizione definitiva di un'ipoteca legale sul fondo di proprietà per piani n. D._____ RFD E._____ di proprietà della B._____), – che è competenza dell'arbitro statuire sulla propria competenza (cfr. art. 359 CPC), – che le spese della presente procedura, di CHF 500.00, sono messe provviso- riamente a carico dell'istante, – che l'arbitro dovrà stabilire la ripartizione definitiva di tali spese, oltreché l'ad- dossamento delle ripetibili, nell'ambito del procedimento arbitrale,
5 / 5 la Prima Camera civile pronuncia: 1. L'istanza è accolta. 2. L'avv. F._____ è designato quale arbitro unico per statuire sulle pretese della A._____, nei confronti della C._____ relative agli arretrati per le spese condominiali e ai contributi al fondo di rinnovamento per gli esercizi 2016- 2019, nonché sulla richiesta della A._____, di iscrizione di un'ipoteca legale sul fondo di proprietà per piani n. D._____ RFD E._____ di proprietà della B._____. 3. Le spese della presente procedura, di CHF 500.00, sono messe provviso- riamente a carico dell'istante. L'arbitro dovrà stabilire la ripartizione definiti- va di tali spese nell'ambito del procedimento arbitrale. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: